Principi fondamentali
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ART. 45 - COSTITUZIONE ITALIANA "La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i
mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e
le finalità". ART. 2511 - CODICE CIVILE Le cooperative sono società a
capitale variabile con scopo mutualistico. Le cooperative si suddividono in
cooperative a mutualità prevalente in cui lo scambio mutualistico,
consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro
prevalentemente ai soci, tutte le altre sono a mutualità non prevalente. Le
cooperative godono dei benefici fiscali solo se sono a mutualità prevalente.
E' obbligatorio nella denominazione sociale l'indicazione di cooperativa
(art. 2515 c.c.). Alle società cooperative si applicano le disposizioni
riguardanti le S.P.A., in quanto compatibili con la normativa specifica per
questa tipologia di società, ovvero s.r.l. se il numero di soci è inferiore
a 20 o l'attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro
(art. 2519 c.c.).
Dichiarazione d'identità
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DICHIARAZIONE D'IDENTITÀ COOPERATIVA
Approvata dal XXXI congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale
Manchester 20 - 22 settembre 1995
Definizione
Una cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono
volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e
culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una
società di proprietà comune e democraticamente controllata.
Valori
Le cooperative sono basate sui valori dell'autosufficienza (il far da
sé),
dell'autoresponsabilità, della democrazia, dell'uguaglianza, dell'equità
e della solidarietà. Secondo le tradizioni dei propri padri fondatori, i
soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della
trasparenza sociale e dell'attenzione verso gli altri.
Principi
I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono
in pratica i propri valori.
1° principio : Adesione libera e volontaria
Le cooperative sono organizzazioni volontarie e aperte a tutti gli
individui capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le
responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione
sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.
2° principio: Controllo democratico da parte dei soci
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri
soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e
nell'assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come
rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle
cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una
testa, un voto), e anche le cooperative di grado più alto sono
ugualmente organizzate in modo democratico.
3° principio: Partecipazione economica dei soci
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e
lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è
di norma di proprietà comune della cooperativa.
4° principio: Autonomia e indipendenza
Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti,
controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con
altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti
esterni, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo
democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia della cooperativa
stessa.
5°principio: Educazione, formazione ed informazione
Le cooperative s' impegnano ad educare e a formare i propri soci, i
rappresentanti eletti, i manager e il personale in modo che questi siano
in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie
società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di
informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica
particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla
natura e i benefici della cooperazione.
6° principio: Cooperazione tra cooperative
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e
rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le
strutture locali, nazionali, regionali ed internazionali.
7° principio: Interesse verso la comunità
Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie
comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.
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Costituzione delle cooperatative
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Atto costitutivo, statuto e regolamenti
Lo statuto è il complesso di norme relative al funzionamento della società
ed è parte integrante dell'atto costitutivo, anche se forma oggetto di atto
separato. Nelle cooperative a mutualità prevalente lo statuto deve contenere
le clausole previste all'art. 2514 del c.c. I Regolamenti hanno la funzione
di disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando i criteri e
le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica. Il
Regolamento, obbligatorio per le cooperative di lavoro ai sensi
dell'articolo 6 della legge 142 /2001, deve contenere le tipologie di
rapporti di lavoro istaurabili con i soci tra quelle previste
nell'ordinamento vigente (subordinato, parasubordinato, autonomo) le
qualifiche, il livello minimo retributivo per il settore di attività della
cooperativa e le modalità della prestazione lavorativa. Il citato
regolamento deve essere approvato dall'assemblea e quindi depositato presso
le Direzioni Provinciali del Lavoro. L'atto costitutivo deve contenere
nell'oggetto sociale le attività che la cooperativa intende svolgere, vi
devono essere indicate inoltre le condizioni per le ammissioni, il recesso e
l'esclusione dei soci, deve includere le regole di distribuzione degli utili
e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Inoltre nell'atto costitutivo
deve essere specificato il tipo di amministrazione che la cooperativa
intende adottare. L'atto costitutivo, compreso lo statuto, sono esenti da
bollo (art. 43 legge 25 giugno 1953, n. 492, art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642).
Capitale Sociale
Il capitale sociale delle società cooperative può essere costituito da
quote o da azioni. Il valore nominale di ciascuna quota od azione, non può
essere inferiore a € 25,00 e non superiore a € 516,00. Per le persone
fisiche il limite massimo delle quote o azioni di ciascun socio è di €
100.000,00. Per i soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori
degli strumenti finanziari dotati di diritto di amministrazione e nel caso
di conferimenti di beni e di crediti non vi sono limiti al valore nominale
delle quote o azioni sottoscritte.
Adempimenti
A cura del notaio che stipula l'atto pubblico di costituzione, viene
generalmente effettuato il deposito presso la Camera di Commercio dell'atto
costitutivo, comprendente lo statuto, entro venti giorni dalla stipula
(artt. 2330 e 2523 cod. civ.). Se non lo effettuasse il notaio, debbono
provvedere gli amministratori della cooperativa.
Gli amministratori della cooperativa dovranno responsabilmente accertarsi
dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese, poiché, in mancanza di
tali adempimenti, rimane la responsabilità illimitata e solidale di coloro
che hanno operato.
Entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese gli
amministratori della cooperativa (generalmente il Presidente) devono fare la
dichiarazione di inizio dell'attività all' Ufficio Provinciale delle Imposte
sul Valore Aggiunto - I.V.A. È compito degli amministratori della
cooperativa ai fini della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura
provvedere alla domanda di iscrizione nell'Albo Nazionale degli enti
cooperativi (art. 15 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002)
tenuto dalle C.C.A.A. per il Ministero delle Attività produttive.
Sarà cura delle Camere di Commercio provvedere alla trasmissione delle
domande alla Direzione Generale per gli Enti cooperativi che verificato il
sussistere dei presupposti per la mutualità prevalente attribuisce un numero
identificativo. Se non ricorrono i presupposti, la Direzione può rifiutare
l'iscrizione nell'Albo delle cooperative a mutualità prevalente e procedere
d'ufficio all'iscrizione nella ulteriore sezione prevista per le cooperative
diverse.
Il numero di iscrizione della Cooperativa nell'Albo dovrà essere indicato
negli atti della cooperativa medesima.
Libri sociali obbligatori
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1) Il libro dei soci, nel quale deve essere indicato nome, cognome e
domicilio e data di ammissione di ciascun socio; la quota o il numero delle
azioni sottoscritte, i versamenti effettuati, i trasferimenti ed i vincoli
ad essi relativi;
2) Il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione o del consiglio di gestione;
4) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del COLLEGIO SINDACALEe
o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla
gestione;
LIBRI CONTABILI E TRIBUTARI
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Libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative
all'esercizio dell'impresa.
Libro degli inventari deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa
e successivamente ogni anno, deve contenere l'indicazione e la valutazione
delle attività e delle passività relative all'impresa.
I registri prescritti dalla normativa IVA:
- a) Il registro delle fatture;
- b) Il registro dei corrispettivi;
- c) Il registro di prima nota;
- d) Il registro acquisti;
- e) Il registro delle fatture sospese.
Bollatura e tenuta dei libri
Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere numerati
progressivamente, ma non vidimati.
Continua ad essere necessaria oltre alla numerazione, la vidimazione
iniziale per i libri sociali anch'essa da effettuarsi prima della
utilizzazione del registro.
I libri speciali riguardanti la previdenza sociale, libri matricola e paga,
sono soggetti alla vidimazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. La società
cooperativa deve tenere le altre scritture contabili che siano richieste
dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per
ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevute nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
spedite.
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di ordinaria
contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in
margine, non vi si possono far abrasioni, e se è necessaria qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano
leggibili.
Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data
dell'ultima registrazione.
BILANCIO
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L'art. 2423 ter c.c. definisce la struttura dello stato
patrimoniale e del conto economico stabilisce che salve le
disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano
particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto
economico devono essere iscritte separatamente, e
nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e
2425 c.c..
Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell'importo corrispondente: esse possono
essere raggruppate soltanto quanto il raggruppamento, a
causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel
2° comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza
del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa
deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto
non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt.
2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate
quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico
deve essere indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili,
quelle relative all'esercizio precedente devono essere
adattate; la non comparabilità e l'adattamento o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi
di partite.
Ai sensi del successivo art. 2424 c.c. nonché dall'art. 2424
bis, lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità
al seguente schema:
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione
della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese.
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri.
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4 bis) crediti tributari;
4 ter ) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio
su prestiti.
PASSIVO:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
B) Fondi per rischi o oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili
oltre l'esercizio successivo:
1)obbligazioni;
2)obbligazioni convertibili;
3debiti verso soci finanziatori;
4)debiti verso banche;
5)debiti verso altri finanziatori;
6)acconti;
7)debiti verso fornitori;
8)debiti rappresentati da titoli di credito;
9)debiti verso imprese controllate;
10)debiti verso imprese collegate;
11)debiti verso controllanti;
12)debiti tributari;
13)debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
14)altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su
prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più
voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi,
qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del
bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella
nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese
sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre
risultare gli altri conti d'ordine.
Gli elementi patrimoniali (art. 2424 c.c.) destinati ad
essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le
immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a
quelle stabilite dal 3° comma dell'art. 2359 si presumono
immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
la data di
sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a
norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i
proventi di competenza dell'esercizio esigibile in esercizi
successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i
costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e i proventi percepiti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi
e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali
varia in ragione del tempo.
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Conto economico
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Ai sensi dell'art. 2425 cc. il conto economico deve essere redatto in
conformità allo schema seguente:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in
conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi
ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di
quelli
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15-16-17).
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da aliena-
zioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni,
i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle
imposte
elative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) risultato dell'esercizio; _)
24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazioni di
norme tributarie; _)
25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie; _)
26) utile (perdita) dell'esercizio.
2435-bis. Bilancio in forma abbreviata.
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati
regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando,
nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le
voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce
CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può
essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo
devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili
oltre l'esercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci
previste dall'art. 2425 possono essere così raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b), B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b),D18(c)
voci D19(a), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non
è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte
relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero
10)
dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15),
16) e 17)
dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo
2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo
2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla
gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in
forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quanto per il
secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati
nel primo comma.
Nota integrativa al bilancio
Contiene tutte quelle informazioni, sebbene non previste da legge, che
permettono di avere una rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società veritiera e corretta.
Inoltre nella nota stessa dovranno essere evidenziati contabilmente i
parametri che determinano la condizione di mutualità prevalente ed
effettuato il relativo calcolo.
Soci
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I soci rappresentano l'essenziale elemento personale per la costituzione
e la vita di una società cooperativa.
Una fondamentale caratteristica di tutte le cooperative è la variabilità
del capitale sociale alla quale corrisponde la variabilità del numero e
delle persone dei soci. Alla cooperative è fatto divieto di sbarrare in
modo assoluto la porta a nuovi soci, neppure per limitati periodi di
tempo, fatta eccezione nei casi in cui le leggi speciali non lo
consentano per determinate categorie di cooperative oppure la
limitazione non sia imposta dall'oggetto sociale.
Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è
necessario che i soci siano almeno nove, o da almeno tre quando i soci
sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a
responsabilità limitata.
Ove, successivamente alla costituzione, il numero dei soci scenda al di
sotto del minimo previsto, si deve procedere alla sua reintegrazione nel
termine massimo di un anno. In difetto, trascorso tale termine,
l'autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento d'ufficio della
società, con la conseguente cancellazione dall'Albo Nazionale degli
Enti Cooperativi.
Requisiti dei soci.
I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed
esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti o affini alla specialità
delle cooperative di cui fanno parte; non possono essere soci di tali
cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini
a quelle della cooperativa. È consentita l'ammissione a soci di elementi
tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon
funzionamento dell'ente.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi soci
intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali
della stessa natura di quella della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di
terreni in concessione, non possono essere ammesse come soci le persone
che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci di tali
cooperative solo quanto coltivino direttamente la terra e la superficie
da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la
manodopera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni
amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia
necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione
a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra.
La legge n. 59/92 ha consentito l'inserimento di soci sovventori nelle
società cooperative i cui statuti prevedano la costituzione di fondi per
lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento
aziendale, con esclusione delle società cooperative e dei consorzi
operanti nel settore edilizio. Ai soci sovventori viene attribuito un
numero di voti non superiore a cinque, in relazione agli apporti di
capitale conferiti. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono, in
ogni caso, superare il terzo dei voti spettanti ai soci ordinari. I soci
sovventori possono ricoprire la carica di amministratore. A favore dei
soci sovventori possono essere stabilite particolari condizioni nella
ripartizione degli utili.
Lo statuto può inoltre prevedere soci appartenenti a categorie speciali
in ragione del loro interesse alla formazione ovvero ad un loro
inserimento nella cooperativa.
Le persone giuridiche possono partecipare a società cooperative. Si
deve ritenere, dalla formulazione letterale della norma, che
l'ammissione delle persone giuridiche sia stata prevista per fornire
alle società cooperative maggiori apporti di capitale
Il codice civile stabilisce che il numero dei voti attribuibile a tali
soci - comunque non superiore a cinque - sia previsto dall'atto
costitutivo, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti. Il
mandatario del socio persona giuridica può assumere la carica di
componente del consiglio di amministrazione. La persona giuridica non
può assumere la qualità di socio nella cooperativa di produzione e
lavoro, non potendo prestare "personalmente" la propria attività
lavorativa per il conseguimento dello scopo sociale, che costituisce
elemento essenziale in tale tipo di società (fanno eccezione le
cooperative sociali).
L'art. 2 della legge n. 381/91 ha introdotto la categoria dei soci
volontari
nell'ambito delle cooperative sociali. Questi devono essere previsti
statutariamente e prestare gratuitamente la propria attività per la
quale può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate. Hanno comunque diritto al trattamento
assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
parametrato ad una retribuzione fittizia stabilita periodicamente con
decreto del Ministro del lavoro. Nel caso in cui le cooperative sociali
gestiscano servizi socio-sanitari ed educativi in regime di convenzione
con le pubbliche amministrazioni, la prestazione lavorativa dei soci
volontari può essere solo complementare a quella degli operatori
professionali del settore.
Principali diritti dei soci derivanti dalla legge, dall'atto costitutivo
e dallo statuto sono:
1) diritto di partecipazione.
Il socio gode dei benefici derivanti dalla partecipazione nella
società cooperative per quanto riguarda i risultati.
2) Diritto di voto.
Il socio, indipendentemente dal capitale apportato alla società, ha
il diritto di partecipare e votare nelle assemblee ordinarie e
straordinarie dei soci; inoltre ha il diritto di concorrere alle cariche
sociali.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può
attribuire più voti, ma non superiore a cinque.
3) Diritto di ispezione.
Il socio ha diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Ai sensi dell'art. 2545
bis nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società
per azioni, i soci, almeno un decimo del numero complessivo lo richieda
o un ventesimo, se la cooperativa ha più di trentamila soci, hanno il
diritto di esaminare , attraverso un rappresentante assistito da un
professionista di fiducia il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.
4) Diritto ai dividendi.
Il socio ha diritto a concorrere alla distribuzione degli utili
maturati dalla società, nei limiti e nella misura stabiliti dalla legge
e dagli statuti;
5) Diritto al ristorno
L'atto costitutivo stabilisce i criteri di ripartizione dei ristorni
ai soci proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi
mutualistici.
Principali obblighi dei soci:
1) conferimento della quota di capitale sociale in denaro o in natura;
2) il conferimento di prestazioni accessorie;
3) il pagamento del sovrapprezzo della quota od azioni sottoscritte;
4) il dovere di attenersi alle limitazioni imposte dagli organi
sociali o derivanti da decisioni della maggioranza che possono essere
limitative di prerogative proprie dello status di socio;
5) la responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni già contratte
dalla società;
6) l'obbligo di rispondere limitatamente in caso di liquidazione coatta
amministrativa o di fallimento;
7) l'obbligo per il socio uscito dalla cooperativa o per gli eredi del
socio defunto di rispondere delle obbligazioni assunte dalla società
fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto
sociale ed entro due anni da tale evento.
L'ammissione di nuovo socio è fatta con deliberazione degli
amministratori su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli
amministratori nel libro dei soci.
L'iscrizione nel libro dei soci ha valore costitutivo della qualità di
socio, la quale però può essere dimostrata da chiunque ne abbia
interesse con tutti i mezzi di prova.
Il diritto di voto nelle assemblee si acquista soltanto trascorsi tre
mesi da tale iscrizione.
Gli amministratori nella relazione allegata al bilancio illustrano le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei
nuovi soci.
Recesso dei soci.
Recedere significa uscire volontariamente dalla società prima che abbia
termine il contratto sociale. La dichiarazione di recesso nei casi in
cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere
comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono
esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i
presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata
comunicazione al socio, che in caso di opposizione può rivolgersi al
tribunale. La dichiarazione di recesso ha effetto per quanto riguarda il
rapporto sociale dall'accoglimento della domanda mentre per i rapporti
mutualistici tra socio e società ha effetto con la chiusura
dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima, e, in caso
contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.
La legge stabilisce che l'atto costitutivo può vietare la cessione delle
quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso
il diritto del socio di recedere dalla società (recesso legale).
Altri casi di recesso possono essere previsti dall'atto costitutivo.
L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo di società, può aver luogo
oltre che nei casi previsti dalla legge, in quelli stabiliti dall'atto
costitutivo. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve
essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo
consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al
Tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.
In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la
continuazione del rapporto societario con gli eredi, questi hanno
diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni.
Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della
quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al
socio. La liquidazione o il rimborso deve essere effettuato entro sei
mesi dall'approvazione del bilancio stesso.
Socio-lavoratore
La legge 142/2001 prevede per le cooperative nelle quali lo scopo
mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da
parte del socio, si dotino di un regolamento che definisca
l'organizzazione del lavoro dei soci.
I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in
relazione al tipo a allo stato dell'attività svolta, nonché alla
quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa
stessa.
Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra
forma, con cui contribuisce, comunque, al raggiungimento degli scopi
sociali.
Il rapporto che si viene ad istaurare tra il socio e la cooperativa
trova fondamento nel contratto sociale che si attua nel rapporto di
lavoro che potrà essere instaurato.
Le cooperative devono dotarsi di un regolamento, approvato
dall'assemblea, che definisca la tipologia di rapporti che si intendano
attuare tra i soci (art. 6 L. 142/2001), da depositarsi presso la
Direzione Provinciale del Lavoro competente.
Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene
ai soci
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei
soci,
in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai
profili pro-
fessionali dei soci, anche per le tipologie di lavoro non
subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti
di lavoro
diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea di deliberare, all'occorrenza, un piano
di crisi
aziendale; la riduzione temporanea dei trattamenti economici
integrativi;
il divieto di distribuzione degli utili, per l'intera durata del
piano;
e) l'attribuzione all'assemblea la facoltà di deliberare, nell'ambito
del piano
di crisi aziendale, forme di apporto anche economico, da parte dei
soci-
lavoratori, alla soluzione della crisi;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di
nuova
costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di
deliberare un
piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite
in accordi
collettivi tra le Associazioni del movimento cooperativo e le
organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative.
Il socio nelle cooperative di lavoro possono avere un incremento del 20
per cento rispetto ai salari correnti quale integrazione salariale ed
alla fine di ogni esercizio finanziario può percepire il ristorno. Il
ristorno deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione con
l'approvazione dell'assemblea dei soci ed è assimilabile al reddito da
lavoro dipendente.
La possibilità di ristorno è condizionata dalla formazione di risorse
all'interno della gestione della cooperativa svolta con i soci, che
consentano quel maggior compenso dei conferimenti che la legge prevede
quale conguaglio di quelle maggiori retribuzioni che, pur essendo
possibili, non si sono attribuite in corso di esercizio in attesa di una
definizione dei risultati dell' attività.
Necessita infatti che al termine dell'esercizio si evidenzi uno
sbilanciamento positivo, la cui riduzione per attribuzione di ristorni
non vada a compromettere il risultato finale del bilancio, generando
eventuali perdite.
Il Capitale Sociale
torna su
Il capitale sociale è costituito dal valore delle quote o delle azioni
sottoscritte dai soci. La variabilità è la caratteristica fondamentale
del capitale sociale delle cooperative, esso non è determinato in un
ammontare prestabilito.
Nelle cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con
il suo patrimonio ( art. 2518 c. c. ) e può essere costituito da quote
o da azioni.
I conferimenti di capitale possono essere effettuati in danaro, mediante
la sottoscrizione di una quota di partecipazione o di azioni, oppure
mediante il conferimento di beni in natura o crediti. Le quote e le
azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la
cessione non è autorizzata dagli amministratori.
L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni
con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio
di recedere.
Oltre l'obbligo dei conferimenti di capitale sociale, l'atto costitutivo
può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non
consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le
modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni in caso di
inadempimento.
Il nuovo socio della cooperativa deve versare oltre l'importo della
quota o delle azioni, una somma da determinarsi dagli amministratori per
ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali
risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Le società cooperative possono procurarsi i finanziamenti di cui hanno
bisogno anche con prestiti dei soci e con trattenute su eventuali utili
ripartibili dagli stessi. Gli interessi sulle somme prestate o
trattenute sono esenti dall'imposta locale sui redditi a condizione che
i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il
conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio
persona fisica, la somma di € 41.747,79. Per le cooperative di
conservazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli e per
le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di € 52507,66.
E' d'obbligo che gli interessi corrisposti sulle predette somme non
superino il tasso di interesse massimo per i Buoni Fruttiferi Postali
aumentato di 2,5 punti e che negli statuti delle cooperative e loro
consorzi siano inderogabilmente previste e di fatto osservate, le
clausole della mutualità agli effetti tributari, e che le cooperative e
i consorzi stessi siano iscritti nell'Albo nazionale degli enti
cooperativi.
Organi Sociali
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ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea è la riunione dei soci convocati nei termini, con le
formalità e modalità stabilite dalla legge e dallo statuto ed è
l'organo deliberante della società cooperativa.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti
da almeno tre mesi nel libro dei soci.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il
numero delle azioni.
Unica deroga alla unicità di voto è quella riguardante
l'attribuzione di più voti alle persone giuridiche socie
conformemente a quanto stabilito nell'atto costitutivo ed ai soci
sovventori ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 59/92.
Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria
attività in più province, o se ha più di cinquecento soci l'atto
costitutivo può stabilire che
l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee
parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di
50 soci.
Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano
oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati
da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.
L'atto costitutivo può prevedere il voto per corrispondenza ovvero
mediante altri mezzi di comunicazione.
L'Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina gli amministratori;
3) determina il compenso degli amministratori, se non è stabilito
nell' atto
costitutivo;
4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della
società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o
sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla
responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale nel quale
siano salvaguardati i livelli occupazionali e siano altresì previsti
la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici
integrativi, il divieto di distribuzione di eventuali utili, forme
di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori idonei alla
soluzione dello stato di crisi.
6) delibera inoltre, in sede di approvazione di bilancio, sulla
destinazione
dell'utile d'esercizio o sulle modalità di copertura delle
perdite;
La convocazione dell'assemblea è fatta di regola dagli
amministratori su conforme deliberazione del consiglio di
amministrazione.
L'assemblea si intende convocata presso la sede della società se lo
dispone
l'atto costitutivo altrimenti la convocazione deve indicare la sede
della riunione. L'assemblea deve essere convocata mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Analoga regola vale in linea di massima per le convocazioni del
consiglio di amministrazione.
Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono alla
convocazione dell'assemblea può essere ordinata con decreto del
presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve
presiederla.
L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita quando sono presenti (di persona o per delega) almeno la
metà dei voti spettanti a tutti i soci.
L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o
rappresentati.
L'assemblea straordinaria, in prima o in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto, delibera sulle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sulla
nomina e sui poteri dei liquidatori.
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto
costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti.
Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso
modo.
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un
notaio.
Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un
altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio
non può rappresentare più di cinque soci. La rappresentanza deve
essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere
conservati dalla società. Gli amministratori e i dipendenti della
società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.
Nelle cooperative agricole la rappresentanza può essere affidata
anche a parenti o affini compartecipanti che possono essere eletti
alle cariche sociali.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e
dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci ancorché non
intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o
dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori,
dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti.
Gli Amministratori
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La gestione dell'impresa sociale è, per legge, affidata agli
amministratori. L'atto costitutivo deve indicare il numero degli
amministratori. Nelle società cooperative gli amministratori devono essere
soci o mandatari di persone giuridiche socie salvo casi eccezionali previsti
dalla legge. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto
costitutivo. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un
periodo superiore a tre anni. Non è eleggibile alla carica di
amministratore, e se nominato, decade d'ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti
l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve
darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente
del COLLEGIO SINDACALEe. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in
carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso
contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita
in seguito alla accettazione dei nuovi amministratori. Il consiglio di
amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentano, può
delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni
dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della
delega. Gli amministratori possono compiere tutte le operazioni che
rientrano nell'oggetto sociale salvo diverse disposizioni dell'atto
costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior
numero di presenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono
prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Gli
amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e
dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidamente
responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali
doveri a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o
di uno o più amministratori. Devono inoltre predisporre la relazione di cui
al 1° comma dell'art. 2428 codice civile come previsto dall'art. 2 della
legge n. 59/92. Le notizie da fornire con tale relazione possono essere
contenute nella nota integrativa in caso di redazione del bilancio in forma
abbreviata. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa
in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in
liquidazione. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per la
inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del
patrimonio sociale. Il singolo socio o il terzo che sono stati direttamente
danneggiati dagli atti colposi o dolosi degli amministratori hanno sempre il
diritto all'azione individuale per il risarcimento del danno.
Il collegio sindacale
torna su
Il Collegio Sindacale è l'organo sociale di controllo della
società cooperativa e vigila:
- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, contabile ed
amministrativo..
Il Collegio Sindacale è obbligatorio se la cooperativa:
1. per due esercizi successivi sono stati superati due dei
seguenti limiti:
- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 3.125.000.
- ricavi dalle vendite e dalle prestazioni € 6.250.000.
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50.
2. se la cooperativa ha un capitale sociale superiore a
€120.000,00.
Esso si compone di tre o cinque membri effettivi; inoltre
devono essere nominati due sindaci supplenti (art. 2488 cc).
Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della giustizia.
Gli altri componenti il Collegio, se non sono revisori
contabili devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi
professionali tenuti dagli ordini e collegi vigilati dal
Ministero stesso:
a) Avvocati;
b) Dottori commercialisti;
c) Ragionieri e periti commerciali;
d) Consulenti del lavoro.
A norma dell'art. 2399 c.c. non possono essere eletti alla
carica di sindaco e, se eletti decadono dall'ufficio:
- i parenti e gli affini degli amministratori fino al 4°
grado;
- gli interdetti, gli inabilitati e i condannati alla pena
che comporta l'interdizione
anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi;
- coloro che sono legati alla società o alle società da
questa controllate da un rap-
porto continuativo di prestazione d'opera retribuita.
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'assemblea. Essi restano
in carica per un triennio, e non possono essere revocati se
non per giusta causa.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro dei
verbali del COLLEGIO SINDACALEe. I sindaci devono assistere
alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle
assemblee, e possono assistere alle riunioni del comitato
esecutivo.
Il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire
le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione
da parte degli amministratori.
I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la diligenza
del mandatario, sono responsabili della verità delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori
per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità
degli obblighi della loro carica.
Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al
COLLEGIO SINDACALEe, il quale deve tener conto della
denuncia nella relazione all'assemblea.
Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un
ventesimo dei soci, Il Collegio Sindacale deve indagare
senza ritardi sui fatti denunciati e presentare le sue
conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando
immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e
vi è urgente necessità di provvedere.
I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle
assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze
del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.
Controllo Contabile
Il revisore o la società di revisione incaricati del
controllo contabile effettuano le seguenti operazioni:
- controllo sulla regolare tenuta della contabilità sociale
e sulla corretta rileva-
zione contabile dei fatti aziendali;
- verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio
alle risultanze delle scrit-
ture contabili;
- giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione.
Sistemi di Amministrazione Modello S.p.a.
Tradizionale: quando l'atto costitutivo stabilisce che
l'amministrazione della società è esercitata dal consiglio
di amministrazione ed il controllo è esercitato dal COLLEGIO
SINDACALEe, o da un amministratore unico nel caso delle
previgenti piccole società cooperative.
Dualistico: quando l'atto costitutivo prevede che
l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un
consiglio di gestione, ( che compie le operazioni
necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale)
costituito da due componenti anche non soci, e da un
consiglio di sorveglianza, di cui almeno un componente deve
essere iscritto nell'elenco dei revisori contabili istituito
presso il ministero di Grazia e Giustizia.
I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere
più di un terzo dei componenti del consiglio di
amministrazione e del consiglio di gestione. I componenti
del consiglio di sorveglianza devono essere soci cooperatori
o soci persone giuridiche.
Monistico: quando la cooperativa è amministrata dal
consiglio di amministrazione a cui va affiancato al suo
interno da un comitato per il controllo di gestione.
I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere
più di un terzo degli amministratori ed i possessori di
strumenti finanziari non possono far parte del comitato di
controllo.
Sistemi di Amministrazione Modello s.r.l.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'amministrazione della società è affidata ad uno
(amministratore unico) o a più soci (Consiglio di
Amministrazione).
Nel caso in cui vi sia il consiglio di amministrazione, lo
statuto può prevedere che l'amministrazione sia affidata
congiuntamente a tutti i consiglieri o
disgiuntamente.
Per quanto attiene l'organo di controllo la nomina del
COLLEGIO SINDACALEe è obbligatoria solo quando vengono
superati i limiti previsti per le S.p.a.
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Destinazione degli utili
torna su
Fondi mutualistici
Il 3% degli utili di gestione debbono essere versati ai fondi per la
promozione del movimento cooperativo art. 11 della legge n. 59 del
1992.
Riserve:
Legali: l'art. 2545-quarter prevede che il 30% degli utili netti annuali
vengano assegnati alla riserva obbligatoria per le cooperative a
mutualità prevalente e del 20% per quelle diverse;
Statutarie: lo statuto può prevedere l'accantonamento di riserve che
sono indivisibili ed in misura predeterminata e diversificata qualora
usufruiscano o non usufruiscano dei benefici fiscali.
Volontarie: l'atto costitutivo può prevedere i modi e la percentuale
massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.
Ristorni
L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai
soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi
mutualistici e dell'oggetto sociale ( nel caso delle cooperative di
lavoro ad esempio può essere stabilito che ai soci gli venga
assegnata una maggiorazione alla retribuzione pari al massimo al 30 %
della retribuzione annua percepita).
Modificazioni statuarie
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Le modificazioni dell'atto costitutivo sono di competenza
dell'assemblea straordinaria e deve essere approvata con la maggioranza
stabilita nello statuto
(art. 2365 cc).
Trasformazione - Le società cooperative diverse da quelle a mutualità
prevalente, possono deliberare, con il voto di almeno metà dei soci in
una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e
VII se i soci sono più di cinquanta , in caso diverso sarà necessario
che la delibera sia approvata dai due terzi dei soci.
La società cooperativa può quindi trasformarsi in società lucrativa con
l'obbligo di devolvere il patrimonio attivo, dedotti il capitale sociale
rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici.
Fusione - La fusione può eseguirsi mediante la costituzione di una
società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più
società.
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi
partecipano.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione,
a cura del notaio entro trenta giorni presso l'ufficio del registro
delle imprese dove è posta la sede della società cooperativa
incorporante o quella che risulta dalla fusione.
La fusione deve essere deliberata in sede straordinaria da ciascuna
delle società che vi partecipano.
Scioglimento e liquidazione
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Le cooperative si sciolgono:
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibi-
lità di conseguirlo;
- per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività
dell'assem-
blea;
- per la perdita totale del capitale sociale;
- per deliberazione dell'assemblea e per le altre cause previste
dall'atto costi-
tutivo.
Infine le società cooperative (art. 2545-septies), che a giudizio
dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli
scopi per cui sono state costituite, o non perseguono lo scopo
mutualistico o che per due anni consecutivi non hanno depositato il
bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere
sciolte con Provvedimento dell'Autorità Governativa.
Liquidazione coatta e amministrativa
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Le società cooperative possono essere soggette anche a liquidazione
coatta Amministrativa e, talora anche al fallimento.
L'art. 2545 terdecies c.c. stabilisce che in caso di insolvenza della
società
l'autorità governativa alla quale spetta il controllo della società, il
Ministero delle Attività Produttive, dispone la liquidazione coatta
amministrativa .
L'articolo sopra citato al secondo comma prevede che le cooperative che
svolgono attività commerciali sono soggette anche al fallimento.
L'attivazione di una delle due procedure concorsuali, nelle cooperative
che le prevedano entrambe, blocca l'attivazione dell'altra.
Settori cooperativi
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Le società cooperative hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale
degli enti cooperativi, tenuto dal Ministero delle Attività Produttive
per il tramite delle Camere di Commercio. Il citato Albo è articolato in
due sezioni: alla prima vanno iscritte le società cooperative a
mutualità prevalente mentre nella seconda vanno iscritte tutte le altre.
L'iscrizione al sopra citato Albo è condizione necessaria, per le
cooperative a mutualità prevalente, per la fruizione delle agevolazioni
fiscali e per le altre per essere delle cooperative. All'interno di ogni
sezione vi è la suddivisione per settore economico, e cioè:
- Cooperative di consumo;
- Cooperative di lavoro;
- Cooperative agricola;
- Cooperative edilizia;
- Cooperative di trasporto;
- Cooperative della pesca;
- Cooperative miste;
- Cooperative di mutuo soccorso ed enti mutualistici;
- Banche di Credito Cooperativo.
Cooperative di consumo
Si costituiscono generalmente tra soci consumatori per ottenere
alimentari, generi di abbigliamento, arredamento, casalinghi, gestione
di circoli, trattorie, bar, mense, biblioteche (criteri di
classificazione indicati nella circ. 96 del 9 dicembre 1965 del Min.
Lavoro - Direz. Gen. Coop.)
Numero minimo di soci per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli enti
cooperativi: almeno 50 soci.
Cooperative di lavoro
a) Si costituiscono fra lavoratori esercenti l'arte e il mestiere
corrispondente alla specialità della cooperativa con lo scopo principale
di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni, o
l'esplicazione di servizi o l'assunzione di lavori per conto terzi.
Più decisamente rientrano fra le cooperative di lavoro quelle di
lavoro propriamente detto (es.: facchini, scaricatori, guardiani, ecc.)
ovvero produttori di beni e di servizi (es.: cooperative industriali, di
trasporto, ecc.);
b) Numero minimo dei soci 3.
Consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento
dell'ente;
c) Caratteristica fondamentale delle cooperative di produzione e lavoro
è la partecipazione attiva dei soci allo svolgimento di quanto previsto
nell'oggetto sociale; l'incidenza dei lavoratori non soci dovrebbe
essere trascurabile e giustificata solo da impedimenti temporanei ed
associare tutti i lavoratori;
d) Limiti per le persone fisiche: quote o azioni del valore di 7.8761,74
Euro. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere
inferiore a 25,00 Euro ed il valore nominale di ciascuna azione non può
essere inferiore a 516,46 euro.
Con la legge 142 del 23 aprile 2001 è stata introdotta la figura del
socio lavoratore che accomuna in se sia il datore di lavoro che il
dipendente. Questo comporta che ciascun socio debba instaurare con la
cooperativa un rapporto di lavoro in qualsiasi forma (subordinata,
autonoma comprese la collaborazione coordinata non occasionale) e che a
livello retribuito gli debbano essere garantiti i minimi salariali
previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.
La citata legge prevede all'art. 2 che in sede di approvazione di
bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al
30% dei trattamenti retributivi complessivi mediante integrazioni delle
retribuzioni medesime o mediante aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato.
Cooperative agricole
a) Si costituiscono tra agricoltori o lavoratori agricoli, per lavorare
la terra; produrre, trasformare, conservare ed alienare prodotti
agricoli; acquistare o gestire in comune macchine o impianti per
lavorare la terra e distribuire prodotti agricoli, sementi, concimi e
prodotti utili all'agricoltura, prodotti e sottoprodotti del suolo
conferiti dai soci (es.: cantine sociali, caseifici, stalle sociali,
ecc.);
b) Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione
di terreno in concessione, non possono essere ammesse come soci le
persone che esercitano attività diverse dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci di tali
cooperative solo quanto coltivino direttamente la terra e la superficie
da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la
manodopera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni
amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia
necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione
a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra;
c) Numero minimo dei soci, per qualsiasi cooperativa, almeno 9;
d) Nessun socio può avere una quota superiore a 52.500,77 euro, né tante
azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di
conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti
agricoli tale limite è di 78.000,76. Il valore nominale di ciascuna
quota od azione non può essere inferiore a 25,00 ed il valore nominale
di ciascuna azione non può essere superiore a 516,46 euro.
e) Le cooperative agricole e loro consorzi che allevano animali con
mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché
quelle cha manipolano, trasformano ed alienano prodotti agricoli e
zootecnici, anche se non svolgono tali attività sul terreno, purché
rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che
lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti
dal terreno, e dagli animali allevati su di esso, sempre che si tratti
di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei
limiti della potenzialità dei loro terreni, sono esenti dalle imposte
sulle persone giuridiche e locali sui redditi.
Se le attività svolte eccedono i predetti limiti, l'esenzione si applica
in misura corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.
Lo Statuto delle società cooperative agricole può stabilire che una
parte degli utili conseguiti nell'esercizio, sia attribuita ai soci
conferenti, a titolo di conguaglio del prezzo delle merci conferite.
Le cooperative costituite da imprenditori agricoli (art. 2135)sono a
mutualità prevalente per legge (art. 111 septies).
Cooperative edilizie
Si costituiscono tra soci che si propongono la costruzione di alloggi
per uso proprio, anche se i soci stessi oltre all'apporto finanziario,
forniscono personalmente la propria opera. Se la costruzione è invece
destinata a terzi la cooperativa è di produzione e lavoro.
Occorre distinguere le cooperative di abitazione tra quelle a proprietà
individuale e quelle a proprietà indivisa.
Nelle cooperative a proprietà individuale è previsto il riscatto degli
alloggi da parte dei soci, mentre in quelle a proprietà indivisa ai soci
è assegnato solo il godimento degli alloggi, col vantaggio però di
usufruire di maggiori servizi comuni e di corrispondere un equo canone,
senza gli impegni e gli esborsi, talvolta gravosi, occorrenti per
riscattare la proprietà.
Numero minimo dei soci nove, ma le cooperative che intendono ottenere
contributi pubblici devono averne almeno diciotto. Tali cooperative
debbono essere iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative
edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
Per le clausole mutualistiche si tenga presente quanto già detto in
precedenza.
Particolare importanza riveste la possibilità di usufruire di contributi
erariali, per i quali occorrono anzitutto nello statuto i requisiti
mutualistici elencati nel paragrafo delle cooperative di consumo.
Il Testo Unico sull'edilizia popolare e sovvenzionata (28 aprile 1938,
n. 1165, e succ. modif.) e varie leggi disciplinano i requisiti dei soci
per l'ammissione al beneficio, le modalità, i criteri delle costruzioni,
le assegnazioni, i trasferimenti e i rapporti con Istituti ed
enti. Oltre a tali contributi si può ricorrere a mutui edilizi per le
costruzioni, con garanzie ipotecarie ed accessorie, ottenibili dagli
Istituti abilitati al credito fondiario e, se con contributo statale,
anche da altri Istituti con speciali agevolazioni.
Cooperative di trasporto
Si costituiscono tra lavoratori che si propongono, attraverso l'attività
della cooperativa, di provvedere, per conto terzi, al trasporto di cose
o persone, carico e scarico di merci, spedizioni ed altro; comprese le
attività ausiliarie come facchinaggio, carovane. Le cooperative di
facchinaggio e di trasporto sono però iscrivibili nella sezione
produzione e lavoro.
Numero dei soci almeno nove. Nessun socio può avere una quota superiore
a 52.000,10 euro, né tante azioni di valore superiore; escluse le
persone giuridiche socie, per le quali non vi è limite massimo. Il
valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a €
25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore
a € 500,00.
Ai fini delle agevolazioni tributarie vale il riconoscimento delle
cooperative di trasporto e facchinaggio (però con mezzi di trasporto di
proprietà o in affitto della cooperativa) quali cooperative di lavoro.
Per le clausole mutualistiche si tenga presente quanto già esposto per
le cooperative di consumo.
Per il trattamento economico dei soci si fa riferimento a quanto
previsto dai contratti di lavoro.
Cooperative di taxi
Fra le cooperative di trasporto sono da segnalare, in particolare,
quelle fra tassisti disciplinate dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992.
L'art. 7 della legge prevede per le stesse la possibilità di costituirsi
come cooperative di produzione e lavoro (a proprietà collettiva) o come
cooperative di servizi.
Nel primo caso l'ente è proprietario degli automezzi, ad esso vengono
conferite dai soci le licenze di cui sono titolari e i soci rivestono la
qualifica di lavoratori; nel secondo caso l'ente provvede solo a gestire
i servizi necessari al buon funzionamento dello stesso (es.: gestione
centrale telefonica) restando i singoli soci proprietari dei beni di
produzione e titolari delle licenze di trasporto.La legge in argomento
ha escluso la possibilità per dette cooperative di essere titolari di
licenza plurima per la conduzione di Taxi.
Cooperative della pesca
Si costituiscono fra pescatori che si propongono di esercitare in
comune, con mezzi propri o della cooperativa, la pesca sia in acque
interne che marine, o attività inerenti all'esercizio della pesca.
Numero minimo dei soci nove. Nessun socio può avere una quota superiore
a 52.000,10 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi detta
somma: escluse tali limitazioni per le persone giuridiche socie. Il
valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a €
25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore
a € 500,00.
La pesca viene distinta in marittima, lacuale e fluviale: criterio
distintivo in base alla salsedine delle acque.
Per la pesca marittima si debbono osservare particolari norme, compresa
l'immatricolazione della gente di mare. Particolari requisiti sono
richiesti per la specializzazione (servizi di coperta e di macchina,
titoli di abilitazione).
Per la pesca fluviale e lacuale, il pescatore di mestiere deve possedere
speciale licenza e munirsi di libretto-tessera di riconoscimento.
Ai fini delle agevolazioni tributarie, i redditi conseguiti dalle
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale
sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che
esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impegno esclusivo
di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2
ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque interne. Si considera piccola
pesca la pesca ravvicinata, con navi di proprietà della cooperativa e
vendita collettiva del pesce.
Per le clausole mutualistiche si tenga presente quanto già esposto per
le cooperative di consumo.
Cooperative sociali
Le cooperative sociali sono regolate dalla legge 8 novembre 1991, n.
381, ed hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali,
commerciali o di
servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di cooperativa
sociale.
Le cooperative sociali sono a mutualità prevalente per legge art.
111-septies quindi si devono iscrivere nell'Albo Nazionale delle società
Cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente,
oltre che nell'Albo regionale che le singole Regioni istituiscono ai
sensi dell'articolo 9 della legge n. 381/91.
Le cooperative sociali sono soggette annualmente alle revisione di cui
all'articolo 2 del legge 381 dell'8 novembre 1991.
Nelle cooperative sociali è prevista la presenza dei soci volontari i
quali debbono essere iscritti in una apposita sezione del libro soci e
non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.
Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate
all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati definiti
dall'articolo 4 della citata legge e dall'art. 1 della legge 193 del 22
giugno 2000 - che devono costituire almeno il 30 per cento dei
lavoratori della cooperativa - sono previste agevolazioni di carattere
previdenziale.
Altre agevolazioni sono previste da leggi speciali, nazionali e/o
regionali.
Nelle cooperative sociali possono essere ammesse come soci, persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia stato previsto il
finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative cui
partecipano.
Alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore in
cui operano, purché compatibili con le disposizioni della legge 381/91.
Cooperative miste
Si classificano in tal modo quelle cooperative che non possono trovare
naturale incasellamento negli altri settori. Vanno inserite in tale
settore anche le cooperative che svolgono attività classificabili in due
o più settori.
La vigilanza
torna su
La vigilanza ai sensi del D.L.gs 220/2002 riguarda tutte le tipologie
di società cooperative e loro consorzi ( a mutualità prevalente e non
prevalente, modello organizzativo Spa o Srl).
Soggetti attivi e passivi
I soggetti attivi della vigilanza sono diversi a seconda del tipo di
cooperativa; possono essere organi statali ovvero altri enti ed
associazioni chiamati a svolgere, per delega legislativa, pubbliche
funzioni che si concretano in atti di controllo sulla gestione delle
cooperative.
Fra gli organi statali, svolgono la funzione di vigilanza:
1) il Ministro delle Attività produttive, per tutte le società e gli
enti coope-
rativi e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo
soccorso ed enti
mutualistici, consorzi agrari.
2) il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il
Ministero del Tesoro, i quali si avvalgono della Banca d'Italia
(ban-
che popolari e banche rurali);
3) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le cooperative
edi-
lizie di abitazione a contributo statale.
Fra i soggetti attivi della vigilanza diversi dagli organi statali
rientrano:
- le Associazioni Nazionali di Rappresentanza, Assistenza e tutela del
movimento cooperativo debitamente riconosciute da parte del Ministero
delle Attività Produttive, le quali - a seguito di detto riconoscimento
- acquistano la personalità giuridica e la competenza ad esercitare per
delega la vigilanza sulle cooperative ad esse associate. Per ottenere il
riconoscimento le Associazioni nazionali debbono presentare apposita
istanza al Ministero predetto, corredata da una copia dell'atto
costitutivo e dello statuto,
dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di
duemila enti cooperativi associati a decorrere dal 1 gennaio 2004 con la
indicazione per ciascuno del numero dei soci e da un documento da cui
risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e
direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a
trattare per conto dell'Associazione richiedente.
Le Associazioni richiedenti debbono comprovare:
a. l'adesione di enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e
tre sezioni;
b. di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei
confronti degli enti
cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni
centrali e periferiche;
c. di disporre di un numero di revisori, iscritti nell'apposito elenco,
tale a garan-
tire l'esecuzioni delle revisioni sulle cooperative associate, sia
sul piano nume-
rico sia su quello tecnico;
Se una Associazione nazionale non risulti in grado di assolvere
efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati, il Ministero delle Attività Produttive può provvedere alla
revoca del decreto di riconoscimento.
Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite
dal Ministro. (art. 3 legge 65/2002)
Le Associazioni nazionali hanno carattere privatistico, ma sono
investite di funzioni di pubblico interesse.
Le Associazioni riconosciute sono:
- la Confederazione delle Cooperative Italiane (D.M. 12-4-1948);
- la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (D.M. 12-4-1948);
- l'Associazione Generale Cooperative Italiane (D.M. 4-12-1961);
- l'Unione Nazionale Cooperative Italiane (D.M. 18-7-1975),
- la Banca d'Italia ed il suo Governatore.
Sono soggetti alla vigilanza del Ministero delle Attività Produttive:
- Le Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo debitamente riconosciute che sono quindi ad un
tempo soggetti attivi e passivi della vigilanza;
- Tutte le società cooperative comprese quelle di seguito indicate il
cui
controllo da parte del Ministero è solo sulla sussistenza del
requisito di
mutualità:
1. Banche Popolari e rurali: soggette anche alla vigilanza della Banca
D'Italia;
2. Banche di Credito Cooperativo : soggette anche alla vigilanza della
Banca D'Italia;
3. Le Cooperative edilizie di abitazione a contributo erariale: soggette
alla vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici.
Mezzi di vigilanza
La vigilanza si attua a mezzo delle revisioni biennali (annuali per le
cooperative sociali, per le cooperative edilizie ed i loro consorzi e
per le società cooperative e loro consorzi che abbiano un fatturato
superiore a 41.316.551,92 euro*) e delle ispezioni straordinarie.
Sono soggette ad ispezioni da parte del Ministero delle Attività
Produttive e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, tutte le
cooperative iscritte nell'Albo delle società cooperative, qualunque sia
la loro attività e tutti i loro consorzi, purché le une e gli altri non
siano regolati da leggi speciali.
La revisione si conclude con un certificato di revisione, per gli enti
cooperativi non associati, e con una attestazione di revisione
rilasciata dalle Associazione.
_* Importo soggetto a rivalutazione triennale ai sensi dell'art. 21, co.
6 della L. n. 59/92.
Oggetto della vigilanza
torna su
La revisione cooperativa è finalizzata a:
- fornire agli amministratori degli enti suggerimenti e consigli per
migliorare
la gestione ed il livello di democrazia interna;
- accertare anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-
contabile:
a) la natura mutualistica dell'ente;
b) la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio
mutualistico
con l'ente;
c) la qualità di tale partecipazione;
d) l'assenza di scopi di lucro;
e) la legittimità dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali
previ-
denziali e di altra natura.
- accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso
l'acquisizione
del bilancio di esercizio, delle relazioni del consiglio di
amministrazione e
del COLLEGIO SINDACALEe ed ove previsto della certificazione di
bilancio;
- verificare la reale esistenza del regolamento interno adottato
dall'ente ed
accerta la correttezza e la conformità dei rapporti istaurati con i
soci lavo-
ratori con quanto previsto dal regolamento (art.4).
Le ispezioni straordinarie (art. 8 del D.leg.vo 220/2002) sono disposte
dal Ministero delle Attività Produttive sulla base di programmati
accertamenti a campione o di esigenze di approfondimento derivanti dalle
revisioni cooperative e sono eseguite da funzionari del Ministero o da
funzionari di altre Amministrazioni che abbiano frequentato i corsi per
revisore.
Le Ispezioni straordinarie(art. 9 del D.leg.vo 220/2002 )accertano:
- l'esatta osservanza delle norme legislative, statutarie e
mutualistiche;
- la sussistenza dei requisiti richiesti per il godimento di
agevolazioni tributarie;
- il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;
- l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività
tecniche;
- la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e
delle passività;
- la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori.
La revisione cooperativa si conclude;
- con il rilascio del certificato/attestato di revisione;
- con la diffida, Il Revisore/Ispettore del Ministero delle Attività
Produttive
qualora riscontrasse, nella revisione cooperativa o nell'ispezione
straordinaria,
gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente ha facoltà - valutate
le circo-
stanze del caso - di diffidare l'ente stesso a provvedere alla
regolarizzazione
entro un termine stabilito (art. 5 della legge 220/2002);
- con la proposta di provvedimenti da parte del revisore.
Provvedimenti
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I provvedimenti che il Ministero delle Attività Produttive può adottare
a seguito delle revisioni e ispezioni straordinarie sono:
1. la revoca degli amministratori ed a volte anche dei sindaci e la
nomina di
un Commissario Governativo, per la gestione straordinaria dell'Ente.
La
revoca dei sindaci è disposta soltanto in caso di accertato
irregolare fun-
zionamento del collegio;
2. la sospensione e la cancellazione dall'Albo nazionale delle
cooperative
edilizie;
3. lo scioglimento d'autorità dell'Ente ai sensi dell'art. 2545
septiesdecies c.c.;
4. la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente ai sensi dell'art.
2545-
terdecies c.c;
5. la sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies
c.c. .