Principi fondamentali

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ART. 45 - COSTITUZIONE ITALIANA "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità". ART. 2511 - CODICE CIVILE Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Le cooperative si suddividono in cooperative a mutualità prevalente in cui lo scambio mutualistico, consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro prevalentemente ai soci, tutte le altre sono a mutualità non prevalente. Le cooperative godono dei benefici fiscali solo se sono a mutualità prevalente. E' obbligatorio nella denominazione sociale l'indicazione di cooperativa (art. 2515 c.c.). Alle società cooperative si applicano le disposizioni riguardanti le S.P.A., in quanto compatibili con la normativa specifica per questa tipologia di società, ovvero s.r.l. se il numero di soci è inferiore a 20 o l'attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (art. 2519 c.c.).

Dichiarazione d'identità

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DICHIARAZIONE D'IDENTITÀ COOPERATIVA
Approvata dal XXXI congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale Manchester 20 - 22 settembre 1995
Definizione
Una cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le  proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e  democraticamente controllata.
Valori

Le cooperative sono basate sui valori dell'autosufficienza (il far da sé),
dell'autoresponsabilità, della democrazia, dell'uguaglianza, dell'equità e della solidarietà. Secondo le tradizioni dei propri padri fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della trasparenza sociale e dell'attenzione verso gli altri.
Principi
I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori.
1° principio : Adesione libera e volontaria
Le cooperative sono organizzazioni volontarie e aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.
2° principio: Controllo democratico da parte dei soci
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di grado più alto sono ugualmente organizzate in modo democratico.
3° principio: Partecipazione economica dei soci
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma di proprietà  comune della cooperativa.
4° principio: Autonomia e indipendenza
Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i  governi) o ottengano capitale da fonti esterni, le cooperative sono tenute ad  assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia  della cooperativa stessa.
5°principio: Educazione, formazione ed informazione
Le cooperative s' impegnano ad educare e a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale in modo che questi siano in grado di contribuire con  efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.
6° principio: Cooperazione tra cooperative
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali ed internazionali.
7° principio: Interesse verso la comunità
Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità  attraverso politiche approvate dai propri soci.

 

 

Costituzione delle cooperatative

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Atto costitutivo, statuto e regolamenti


Lo statuto è il complesso di norme relative al funzionamento della società ed è parte integrante dell'atto costitutivo, anche se forma oggetto di atto separato. Nelle cooperative a mutualità prevalente lo statuto deve contenere le clausole previste all'art. 2514 del c.c. I Regolamenti hanno la funzione di disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica. Il Regolamento, obbligatorio per le cooperative di lavoro ai sensi dell'articolo 6 della legge 142 /2001, deve contenere le tipologie di rapporti di lavoro istaurabili con i soci tra quelle previste nell'ordinamento vigente (subordinato, parasubordinato, autonomo) le qualifiche, il livello minimo retributivo per il settore di attività della cooperativa e le modalità della prestazione lavorativa. Il citato regolamento deve essere approvato dall'assemblea e quindi depositato presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. L'atto costitutivo deve contenere nell'oggetto sociale le attività che la cooperativa intende svolgere, vi devono essere indicate inoltre le condizioni per le ammissioni, il recesso e l'esclusione dei soci, deve includere le regole di distribuzione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. Inoltre nell'atto costitutivo deve essere specificato il tipo di amministrazione che la cooperativa intende adottare. L'atto costitutivo, compreso lo statuto, sono esenti da bollo (art. 43 legge 25 giugno 1953, n. 492, art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

 

 

Capitale Sociale

 

Il capitale sociale delle società cooperative può essere costituito da quote o da azioni. Il valore nominale di ciascuna quota od azione, non può essere inferiore a € 25,00 e non superiore a € 516,00. Per le persone fisiche il limite massimo delle quote o azioni di ciascun socio è di € 100.000,00. Per i soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritto di amministrazione e nel caso di conferimenti di beni e di crediti non vi sono limiti al valore nominale delle quote o azioni sottoscritte.

 

Adempimenti

A cura del notaio che stipula l'atto pubblico di costituzione, viene generalmente effettuato il deposito presso la Camera di Commercio dell'atto costitutivo, comprendente lo statuto, entro venti giorni dalla stipula (artt. 2330 e 2523 cod. civ.). Se non lo effettuasse il notaio, debbono provvedere gli amministratori della cooperativa.

 

Gli amministratori della cooperativa dovranno responsabilmente accertarsi dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese, poiché, in mancanza di tali adempimenti, rimane la responsabilità illimitata e solidale di coloro che hanno operato.
Entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese gli amministratori della cooperativa (generalmente il Presidente) devono fare la dichiarazione di inizio dell'attività all' Ufficio Provinciale delle Imposte sul Valore Aggiunto - I.V.A. È compito degli amministratori della cooperativa ai fini della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura provvedere alla domanda di iscrizione nell'Albo Nazionale degli enti cooperativi (art. 15 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002) tenuto dalle C.C.A.A. per il Ministero delle Attività produttive.
Sarà cura delle Camere di Commercio provvedere alla trasmissione delle domande alla Direzione Generale per gli Enti cooperativi che verificato il sussistere dei presupposti per la mutualità prevalente attribuisce un numero identificativo. Se non ricorrono i presupposti, la Direzione può rifiutare l'iscrizione nell'Albo delle cooperative a mutualità prevalente e procedere d'ufficio all'iscrizione nella ulteriore sezione prevista per le cooperative diverse.
Il numero di iscrizione della Cooperativa nell'Albo dovrà essere indicato negli atti della cooperativa medesima.

Libri sociali obbligatori

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1) Il libro dei soci, nel quale deve essere indicato nome, cognome e domicilio e data di ammissione di ciascun socio; la quota o il numero delle azioni sottoscritte, i versamenti effettuati, i trasferimenti ed i vincoli ad essi relativi;

2) Il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;

4) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del COLLEGIO SINDACALEe o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;

LIBRI CONTABILI E TRIBUTARI

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Libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
Libro degli inventari deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa.
I registri prescritti dalla normativa IVA:
 

  • a) Il registro delle fatture;
  • b) Il registro dei corrispettivi;
  • c) Il registro di prima nota;
  • d) Il registro acquisti;
  • e) Il registro delle fatture sospese.

Bollatura e tenuta dei libri

Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente, ma non vidimati.
Continua ad essere necessaria oltre alla numerazione, la vidimazione iniziale per i libri sociali anch'essa da effettuarsi prima della utilizzazione del registro.
I libri speciali riguardanti la previdenza sociale, libri matricola e paga, sono soggetti alla vidimazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. La società cooperativa deve tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di ordinaria contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, non vi si possono far abrasioni, e se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

 

BILANCIO

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L'art. 2423 ter c.c. definisce la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico stabilisce che salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425 c.c..
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente: esse possono essere raggruppate soltanto quanto il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2° comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite.
Ai sensi del successivo art. 2424 c.c. nonché dall'art. 2424 bis, lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

 
ATTIVO:
 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione
     della parte già richiamata.

 
B)  Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
 1) costi di impianto e di ampliamento;
 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
         dell'ingegno;
     4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
 5) avviamento;
 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
 7) altre.

 
Totale.

 
II - Immobilizzazioni materiali:
 1) terreni e fabbricati;
 2) impianti e macchinari;
 3) attrezzature industriali e commerciali;
 4) altri beni;
 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

 
Totale.

 
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna
       voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

 
 1) partecipazioni in:

 
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese.

 
2) crediti:

 
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri.

 
 3) altri titoli;
 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
    nominale complessivo.

 
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C)  Attivo circolante:
I - Rimanenze:
 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
 3) lavori in corso su ordinazione;
 4) prodotti finiti e merci;
 5) acconti.
Totale.

 
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
      esigibili oltre l'esercizio successivo:
 1) verso clienti;
 2) verso imprese controllate;
 3) verso imprese collegate;
 4) verso controllanti;
          4 bis)  crediti tributari;
          4 ter ) imposte anticipate;
 5) verso altri.
Totale.

 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
 1) partecipazioni in imprese controllate;
 2) partecipazioni in imprese collegate;
     3)  partecipazioni in imprese controllanti
 4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
 6) altri titoli.
Totale.

 
IV - Disponibilità liquide:
 1) depositi bancari e postali;
 2) assegni;
 3) denaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

 
PASSIVO:
 

 
A)  Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

 
B)  Fondi per rischi o oneri:
 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
 2) per imposte, anche differite;
 3) altri.
Totale.

 
C)  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

 
D)  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
      oltre l'esercizio successivo:
1)obbligazioni;
2)obbligazioni convertibili;
3debiti verso soci finanziatori;
4)debiti verso banche;
5)debiti verso altri finanziatori;
6)acconti;
7)debiti verso fornitori;
8)debiti rappresentati da titoli di credito;
9)debiti verso imprese controllate;
10)debiti verso imprese collegate;
11)debiti verso controllanti;
12)debiti tributari;
13)debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14)altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

 
Gli elementi patrimoniali (art. 2424 c.c.) destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal 3° comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di
 
sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibile in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Conto economico

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Ai sensi dell'art. 2425 cc. il conto economico deve essere redatto in conformità allo schema seguente:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
 
Totale.

 
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni  immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni  materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
    disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
     e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi
     ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione
   di quelli da  imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
    partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
    partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
 
   da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli
     verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15-16-17).

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
    partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
    partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
    partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
    partecipazioni;
Totale delle rettifiche (18-19).

 
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da aliena-
      zioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, 
 
      i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte
     elative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);

 
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) risultato dell'esercizio; _)
24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazioni di
      norme tributarie; _)
25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme
     tributarie; _)
26) utile (perdita) dell'esercizio.

 
2435-bis. Bilancio in forma abbreviata.

 
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

 
1)  totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2)  ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3)  dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

 
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere così raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b), B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci  D18(a), D18(b),D18(c)
voci D19(a), D19(c)

 
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze   e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10)
dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17)
dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quanto per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

 
Nota integrativa al bilancio

 
Contiene tutte quelle informazioni, sebbene non previste da legge, che permettono di avere una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società veritiera e corretta.
Inoltre nella nota stessa dovranno essere evidenziati contabilmente i parametri che determinano la condizione di mutualità prevalente ed effettuato il relativo calcolo.

Soci

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I soci rappresentano l'essenziale elemento personale per la costituzione e la vita di una società cooperativa.
Una fondamentale caratteristica di tutte le cooperative è la variabilità del capitale sociale alla quale corrisponde la variabilità del numero e delle persone dei soci. Alla cooperative è fatto divieto di sbarrare in modo assoluto la porta a nuovi soci, neppure per limitati periodi di tempo, fatta eccezione nei casi in cui le leggi speciali non lo consentano per determinate categorie di cooperative oppure la limitazione non sia imposta dall'oggetto sociale.
Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano  almeno nove, o da almeno tre  quando i soci  sono persone fisiche e la società adotta  le norme della società a responsabilità limitata.
Ove, successivamente alla costituzione, il numero dei soci scenda al di sotto del minimo previsto, si deve procedere alla sua reintegrazione nel termine massimo di un anno. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento d'ufficio della società, con la conseguente cancellazione  dall'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi.
Requisiti dei soci. 
 

 
I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti o affini alla specialità delle cooperative di cui fanno parte; non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi soci intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura di quella della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreni in concessione, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quanto coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la manodopera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra.
La legge n. 59/92 ha consentito l'inserimento di soci sovventori nelle società cooperative i cui statuti prevedano la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, con esclusione delle società cooperative e dei consorzi operanti nel settore edilizio. Ai soci sovventori viene attribuito un numero di voti non superiore a cinque, in relazione agli apporti di capitale conferiti. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono, in ogni caso, superare il terzo dei voti spettanti ai soci ordinari. I soci sovventori possono ricoprire la carica di amministratore. A favore dei soci sovventori possono essere stabilite particolari condizioni nella ripartizione degli utili.
Lo statuto può inoltre prevedere soci appartenenti a categorie speciali in ragione del loro interesse alla formazione ovvero ad un loro inserimento nella cooperativa.
 
Le persone giuridiche possono  partecipare a società cooperative. Si deve ritenere, dalla formulazione letterale della norma, che l'ammissione delle persone giuridiche sia stata prevista per fornire alle società cooperative maggiori apporti di capitale
Il codice civile stabilisce che il numero dei voti attribuibile a tali soci - comunque non superiore a cinque - sia previsto dall'atto costitutivo, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti. Il mandatario del socio persona giuridica può assumere la carica di componente del consiglio di amministrazione. La persona giuridica non può assumere la qualità di socio nella cooperativa di produzione e lavoro, non potendo prestare "personalmente" la propria attività lavorativa per il conseguimento dello scopo sociale, che costituisce elemento essenziale in tale tipo di società (fanno eccezione le cooperative sociali).
L'art. 2 della legge n. 381/91 ha introdotto la categoria dei soci volontari
 
nell'ambito delle cooperative sociali. Questi devono essere previsti statutariamente e prestare gratuitamente la propria attività per la quale può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Hanno comunque diritto al trattamento assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali parametrato ad una retribuzione fittizia stabilita periodicamente con decreto del Ministro del lavoro. Nel caso in cui le cooperative sociali gestiscano servizi socio-sanitari ed educativi in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni, la prestazione lavorativa dei soci volontari può essere solo complementare a quella degli operatori professionali del settore.

 
Principali diritti dei soci derivanti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto sono:

 
1) diritto di partecipazione. 
 
   Il socio gode dei benefici derivanti dalla partecipazione nella società cooperative  per quanto riguarda i risultati.
 
2) Diritto di voto. 
 
    Il socio, indipendentemente dal capitale apportato alla società, ha il diritto di partecipare e votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci; inoltre ha il diritto di concorrere alle cariche sociali.
     Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non superiore a cinque.
3) Diritto di ispezione. 
 
    Il socio ha diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Ai sensi dell'art. 2545 bis nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, i soci, almeno un decimo del numero complessivo lo richieda o un ventesimo, se la cooperativa ha più di trentamila soci, hanno il diritto di esaminare , attraverso un rappresentante assistito da un professionista di fiducia il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione.
4) Diritto ai dividendi.                                                                                                                                                                                                                                                 
 
   Il socio ha diritto  a concorrere alla distribuzione  degli utili maturati dalla società, nei limiti e nella misura stabiliti dalla legge e dagli statuti;  
 
5) Diritto al ristorno
    L'atto costitutivo stabilisce i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla qualità  e quantità degli scambi mutualistici.  
 

 
Principali obblighi dei soci:

 
1) conferimento della quota di capitale sociale in denaro o in natura;
2) il conferimento di prestazioni accessorie;
3) il pagamento del sovrapprezzo della quota od azioni sottoscritte;
4) il dovere di attenersi alle limitazioni imposte dagli organi sociali o derivanti da decisioni della maggioranza che possono essere limitative di prerogative proprie dello status di socio;
5) la responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni già contratte dalla società;
 
6) l'obbligo di rispondere limitatamente in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;
7) l'obbligo per il socio uscito dalla cooperativa o per gli eredi del socio defunto di rispondere delle obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ed entro due anni da tale evento.

 
L'ammissione di nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
L'iscrizione nel libro dei soci ha valore costitutivo della qualità di socio, la quale però può essere dimostrata da chiunque ne abbia interesse con tutti i mezzi di prova.
Il diritto di voto nelle assemblee si acquista soltanto trascorsi tre mesi da tale iscrizione.
Gli amministratori nella relazione allegata al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

 
Recesso dei soci. 
 

 
Recedere significa uscire volontariamente dalla società prima che abbia termine il contratto sociale. La dichiarazione di recesso nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che in caso di opposizione può rivolgersi al tribunale. La dichiarazione di recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dall'accoglimento della domanda mentre per i rapporti mutualistici tra socio e società  ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.
La legge stabilisce che l'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società (recesso legale).
Altri casi di recesso possono essere previsti dall'atto costitutivo.
L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo di società, può aver luogo oltre che nei casi previsti dalla legge, in quelli stabiliti dall'atto costitutivo. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio. Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al Tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.
In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione del rapporto societario con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni.
Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. La liquidazione o il rimborso deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.
 

 
Socio-lavoratore

 
La legge 142/2001 prevede per le cooperative nelle quali lo scopo mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività  lavorativa  da parte del socio, si dotino di un regolamento che definisca l'organizzazione del lavoro dei soci.
I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo a allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili  per la cooperativa stessa.
Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce, comunque, al raggiungimento degli scopi sociali.
Il rapporto che si viene ad istaurare tra il socio e la cooperativa trova fondamento nel contratto sociale che si attua nel rapporto di lavoro che potrà essere instaurato.
 
Le cooperative devono dotarsi di un regolamento, approvato dall'assemblea, che definisca la tipologia di rapporti che si intendano attuare tra i soci (art. 6 L. 142/2001), da depositarsi  presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente.

 
Il regolamento deve contenere in ogni caso:

 
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci
    lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci,
      in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili pro-
   fessionali dei soci, anche per le tipologie di lavoro non subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro
  diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi
   aziendale; la riduzione temporanea dei trattamenti  economici integrativi;
   il divieto di distribuzione degli utili, per l'intera durata del piano;
e) l'attribuzione all'assemblea la facoltà di deliberare, nell'ambito del piano
  di crisi aziendale, forme di apporto anche economico, da parte dei soci-
   lavoratori, alla soluzione della crisi;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova
   costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un
    piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi
 
   collettivi tra le Associazioni del movimento cooperativo e le organizzazioni
  sindacali comparativamente più rappresentative.

 
Il socio  nelle cooperative di lavoro possono avere un incremento del 20 per cento rispetto ai salari correnti quale integrazione salariale ed alla fine di ogni esercizio finanziario può percepire il ristorno. Il ristorno deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione con l'approvazione dell'assemblea dei soci ed è assimilabile al reddito da lavoro dipendente.
La possibilità di ristorno è condizionata dalla formazione di risorse all'interno della gestione della cooperativa svolta con i  soci, che consentano quel maggior compenso dei conferimenti che la legge prevede quale conguaglio di quelle maggiori retribuzioni che, pur essendo possibili, non si sono attribuite in corso di esercizio in attesa di una definizione dei risultati dell' attività.
Necessita infatti che al termine dell'esercizio si evidenzi uno sbilanciamento positivo, la cui riduzione per attribuzione di ristorni non vada a compromettere il risultato finale del bilancio, generando eventuali perdite.

Il Capitale Sociale

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Il capitale sociale è costituito dal valore delle quote o delle azioni sottoscritte dai soci. La variabilità è la caratteristica fondamentale del capitale sociale delle cooperative, esso non è determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio ( art. 2518 c. c. ) e  può essere costituito da quote o da  azioni.
I conferimenti di capitale possono essere effettuati in danaro, mediante la sottoscrizione di una quota di partecipazione o di azioni, oppure mediante il conferimento di beni in natura o crediti. Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
 
L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere.
Oltre l'obbligo dei conferimenti di capitale sociale, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni in caso di inadempimento.
Il nuovo socio della cooperativa deve versare oltre l'importo della quota o delle azioni, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Le società cooperative possono procurarsi i finanziamenti di cui hanno bisogno anche con prestiti dei soci e con trattenute su eventuali utili ripartibili dagli stessi. Gli interessi sulle somme prestate o trattenute sono esenti dall'imposta locale sui redditi a condizione che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio persona fisica, la somma di € 41.747,79. Per le cooperative di conservazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di € 52507,66.
E' d'obbligo che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il tasso di interesse massimo per i Buoni Fruttiferi Postali aumentato di 2,5 punti e che negli statuti delle cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste e di fatto osservate, le clausole della mutualità agli effetti tributari, e che le cooperative e i consorzi stessi siano iscritti nell'Albo nazionale degli enti
 
cooperativi.

Organi Sociali

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ASSEMBLEA DEI SOCI

 
L'assemblea è la riunione dei soci convocati nei termini, con le formalità e modalità stabilite dalla legge e dallo statuto ed è l'organo deliberante della società cooperativa.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.
Unica deroga alla unicità di voto è quella riguardante l'attribuzione di più voti alle persone giuridiche socie conformemente a quanto stabilito nell'atto costitutivo ed ai soci sovventori ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 59/92.
Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province, o se ha più di cinquecento soci l'atto costitutivo può stabilire che
 
l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci.
Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.
L'atto costitutivo può prevedere il voto per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di comunicazione.

 
L'Assemblea ordinaria:

 
1) approva il bilancio;
2) nomina gli amministratori;
3) determina il compenso degli amministratori, se non è stabilito nell' atto  
 
    costitutivo;
4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua  competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori,  nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale nel quale siano salvaguardati i livelli occupazionali e siano altresì previsti la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, il divieto di distribuzione di eventuali utili, forme  di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori idonei alla soluzione dello stato di crisi.
6) delibera inoltre, in sede di approvazione di bilancio, sulla destinazione 
 
    dell'utile d'esercizio o sulle modalità di copertura delle perdite;
La convocazione dell'assemblea è fatta di regola dagli amministratori su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione.
L'assemblea si intende convocata presso la sede della società se lo dispone
 
l'atto costitutivo altrimenti la convocazione deve indicare la sede della riunione. L'assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Analoga regola vale in linea di massima per le convocazioni del consiglio di  amministrazione.
Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono alla convocazione dell'assemblea può essere ordinata con decreto del presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.
L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sono presenti (di persona o per delega) almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.
L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
 
Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Gli amministratori e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.
Nelle cooperative agricole la rappresentanza può essere affidata anche a parenti o affini compartecipanti che possono essere eletti alle cariche sociali.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti.

Gli Amministratori

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La gestione dell'impresa sociale è, per legge, affidata agli amministratori. L'atto costitutivo deve indicare il numero degli amministratori. Nelle società cooperative gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie salvo casi eccezionali previsti dalla legge. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni. Non è eleggibile alla carica di amministratore, e se nominato, decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del COLLEGIO SINDACALEe. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito alla accettazione dei nuovi amministratori. Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentano, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Gli amministratori possono compiere tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. Devono inoltre predisporre la relazione di cui al 1° comma dell'art. 2428 codice civile come previsto dall'art. 2 della legge n. 59/92. Le notizie da fornire con tale relazione possono essere contenute nella nota integrativa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per la inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Il singolo socio o il terzo che sono stati direttamente danneggiati dagli atti colposi o dolosi degli amministratori hanno sempre il diritto all'azione individuale per il risarcimento del danno.

Il collegio sindacale

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Il Collegio Sindacale è l'organo sociale di controllo della società cooperativa e vigila:
- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, contabile ed amministrativo..

 
Il Collegio Sindacale è obbligatorio se la cooperativa:

 
1. per due esercizi successivi sono stati superati due dei seguenti limiti:
- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 3.125.000.
- ricavi dalle vendite e  dalle prestazioni   € 6.250.000.
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50.
2. se la cooperativa ha un capitale sociale superiore a €120.000,00.

 
Esso si compone di tre o cinque membri effettivi; inoltre devono essere nominati due sindaci supplenti (art. 2488 cc).
Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Gli altri componenti il Collegio, se non sono revisori contabili devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali tenuti dagli ordini e collegi vigilati dal Ministero stesso:

 
a)   Avvocati;
b)  Dottori commercialisti;
c)  Ragionieri e periti commerciali;
d)  Consulenti del lavoro.

 
A norma dell'art. 2399 c.c. non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti decadono dall'ufficio:

 
- i parenti e gli affini degli amministratori fino al 4° grado;
- gli interdetti, gli inabilitati e i condannati alla pena che comporta l'interdizione
 anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rap-
  porto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

 
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro dei verbali del COLLEGIO SINDACALEe. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee, e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.
Il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al COLLEGIO SINDACALEe, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.
Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo dei soci, Il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardi sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.
I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

 
Controllo Contabile

 
Il revisore o la società di revisione  incaricati del controllo contabile effettuano le seguenti operazioni:
- controllo sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rileva-
 
  zione contabile dei fatti aziendali;
- verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scrit-
  ture contabili;
- giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione.

 
Sistemi di Amministrazione Modello S.p.a.

 
Tradizionale: quando l'atto costitutivo stabilisce che l'amministrazione della società è esercitata dal consiglio di amministrazione ed il controllo è esercitato dal COLLEGIO SINDACALEe, o da un amministratore unico nel caso delle previgenti piccole società cooperative.

 
Dualistico: quando l'atto costitutivo prevede che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione, ( che compie le operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale) costituito da due componenti anche non soci,  e da un consiglio di sorveglianza, di cui almeno un componente deve essere iscritto nell'elenco dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e Giustizia.  
 
I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di gestione.  I componenti del consiglio di sorveglianza devono essere soci cooperatori o soci persone giuridiche.                    
 

 
Monistico: quando la cooperativa è amministrata dal consiglio di amministrazione a cui va affiancato al suo interno da un comitato per il controllo di gestione.
I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo degli amministratori ed i possessori di strumenti finanziari non possono far parte del comitato di controllo.

 
Sistemi di Amministrazione Modello s.r.l.

 
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata ad uno (amministratore unico) o a più soci (Consiglio di Amministrazione).
Nel caso in cui vi sia il consiglio di amministrazione, lo statuto può prevedere che l'amministrazione sia affidata congiuntamente a tutti i consiglieri o
 
disgiuntamente.
Per quanto attiene l'organo di controllo la nomina del COLLEGIO SINDACALEe è obbligatoria solo quando vengono superati i limiti previsti per le S.p.a.  

Destinazione degli utili

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Fondi mutualistici

 
Il 3%  degli utili di gestione debbono essere versati ai fondi per la promozione del movimento cooperativo art. 11 della   legge n. 59 del 1992.

 
Riserve:

 
Legali: l'art. 2545-quarter prevede che il 30% degli utili netti annuali vengano assegnati alla riserva obbligatoria per le cooperative a mutualità prevalente e del 20% per quelle diverse;
Statutarie: lo statuto può prevedere l'accantonamento di riserve che sono indivisibili  ed in misura predeterminata e diversificata  qualora usufruiscano o non usufruiscano  dei benefici fiscali.  
 
Volontarie:  l'atto costitutivo può prevedere i modi e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi  tra i soci cooperatori.    
 
                                                                                                                             
 
Ristorni
 

 
L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci  proporzionalmente alla quantità  e qualità degli scambi mutualistici e dell'oggetto sociale ( nel caso delle cooperative di lavoro ad esempio   può essere stabilito che ai soci gli  venga assegnata una maggiorazione alla retribuzione pari al massimo al 30 % della retribuzione annua percepita).

Modificazioni statuarie

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Le modificazioni dell'atto costitutivo  sono di competenza dell'assemblea straordinaria e deve essere approvata con la maggioranza stabilita nello statuto
 
(art. 2365 cc).

 
Trasformazione - Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, possono  deliberare, con il voto di almeno metà dei soci in una società  del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII se i soci sono più di cinquanta , in caso diverso sarà necessario che la delibera sia approvata dai due terzi  dei soci.
La società cooperativa può quindi trasformarsi in società lucrativa con l'obbligo di devolvere il patrimonio attivo, dedotti il capitale sociale rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici.

 
Fusione - La fusione può eseguirsi mediante la costituzione  di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più società.
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese dove è posta la sede della società cooperativa incorporante o quella che risulta dalla fusione.
La fusione deve essere deliberata in sede straordinaria da ciascuna delle società che vi partecipano.

Scioglimento e liquidazione

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Le cooperative si sciolgono:

 
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibi-
  lità di conseguirlo;
- per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assem-
  blea;
- per la perdita totale del capitale sociale;
- per deliberazione dell'assemblea e per le altre cause previste dall'atto costi-
  tutivo.

 
Infine le società cooperative (art. 2545-septies), che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o non perseguono lo scopo mutualistico o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con Provvedimento dell'Autorità Governativa.

Liquidazione coatta e amministrativa

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Le società cooperative possono essere soggette anche a liquidazione coatta Amministrativa e, talora anche al fallimento.
L'art. 2545 terdecies c.c. stabilisce che in caso di insolvenza della società
 
l'autorità governativa alla quale spetta il controllo della società, il Ministero delle Attività Produttive,  dispone la liquidazione coatta amministrativa .
L'articolo sopra citato al secondo comma prevede che le cooperative che svolgono attività commerciali sono soggette anche al fallimento.  
 
L'attivazione di una delle due procedure concorsuali, nelle cooperative che le prevedano entrambe,  blocca l'attivazione dell'altra.

Settori cooperativi

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Le società cooperative hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, tenuto dal Ministero delle Attività Produttive per il tramite delle Camere di Commercio. Il citato Albo è articolato in due sezioni: alla prima vanno iscritte le società cooperative a mutualità prevalente mentre nella seconda vanno iscritte tutte le altre.  L'iscrizione al sopra citato Albo è condizione necessaria, per le cooperative a mutualità prevalente, per la fruizione delle agevolazioni fiscali e per le altre per essere delle cooperative. All'interno di ogni sezione vi è la suddivisione per settore economico, e cioè:

 
- Cooperative di consumo;
- Cooperative di lavoro;
- Cooperative agricola;
- Cooperative edilizia;
- Cooperative di trasporto;
- Cooperative della pesca;
- Cooperative miste;
- Cooperative di mutuo soccorso ed enti mutualistici;
-  Banche di Credito Cooperativo.

 
Cooperative di consumo

 
Si costituiscono generalmente tra soci consumatori per ottenere alimentari, generi di abbigliamento, arredamento, casalinghi, gestione di circoli, trattorie, bar, mense, biblioteche (criteri di classificazione indicati nella circ. 96 del 9 dicembre 1965 del Min. Lavoro - Direz. Gen. Coop.)
Numero minimo di soci per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli enti cooperativi: almeno 50 soci.

 
Cooperative di lavoro

 
a) Si costituiscono fra lavoratori esercenti l'arte e il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa con lo scopo principale di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni, o l'esplicazione di servizi o l'assunzione di lavori per conto terzi.
    Più decisamente rientrano fra le cooperative di lavoro quelle di lavoro propriamente detto (es.: facchini, scaricatori, guardiani, ecc.) ovvero produttori di beni e di servizi (es.: cooperative industriali, di trasporto, ecc.);
b) Numero minimo dei soci 3.
       Consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente;
c) Caratteristica fondamentale delle cooperative di produzione e lavoro è la partecipazione attiva dei soci allo svolgimento di quanto previsto nell'oggetto sociale; l'incidenza dei lavoratori non soci dovrebbe essere trascurabile e giustificata solo da impedimenti temporanei ed associare tutti i lavoratori;
d) Limiti per le persone fisiche: quote o azioni del valore di 7.8761,74 Euro. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a 25,00 Euro ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 516,46 euro.
Con la legge 142 del 23 aprile 2001 è stata introdotta la figura del socio lavoratore che accomuna in se sia il datore di lavoro che il dipendente. Questo comporta che ciascun socio debba instaurare con la cooperativa un rapporto di lavoro in qualsiasi forma (subordinata, autonoma comprese la collaborazione coordinata non occasionale) e che a livello retribuito gli debbano essere garantiti i minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.
La citata legge prevede all'art. 2 che in sede di approvazione di bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi mediante integrazioni delle retribuzioni medesime o mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

 
Cooperative agricole

 
a) Si costituiscono tra agricoltori o lavoratori agricoli, per lavorare la terra; produrre, trasformare, conservare ed alienare prodotti agricoli; acquistare o gestire in comune macchine o impianti per lavorare la terra e distribuire prodotti agricoli, sementi, concimi e prodotti utili all'agricoltura, prodotti e sottoprodotti del suolo conferiti dai soci (es.: cantine sociali, caseifici, stalle sociali, ecc.);
b) Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diverse dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quanto coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la manodopera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra;
c) Numero minimo dei soci, per qualsiasi cooperativa, almeno 9;
d) Nessun socio può avere una quota superiore a 52.500,77 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli tale limite è di 78.000,76. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a 25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a 516,46 euro.
e) Le cooperative agricole e loro consorzi che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché quelle cha manipolano, trasformano ed alienano prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolgono tali attività sul terreno, purché rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno, e dagli animali allevati su di esso, sempre che si tratti di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni, sono esenti dalle imposte sulle persone giuridiche e locali sui redditi.
Se le attività svolte eccedono i predetti limiti, l'esenzione si applica in misura corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.
Lo Statuto delle società cooperative agricole può stabilire che una parte degli utili conseguiti nell'esercizio, sia attribuita ai soci conferenti, a titolo di conguaglio del prezzo delle merci conferite.
Le cooperative  costituite da imprenditori agricoli (art. 2135)sono a mutualità  prevalente per legge (art. 111 septies).

 
Cooperative edilizie

 
Si costituiscono tra soci che si propongono la costruzione di alloggi per uso proprio, anche se i soci stessi oltre all'apporto finanziario, forniscono personalmente la propria opera. Se la costruzione è invece destinata a terzi la cooperativa è di produzione e lavoro.
Occorre distinguere le cooperative di abitazione tra quelle a proprietà individuale e quelle a proprietà indivisa.
Nelle cooperative a proprietà individuale è previsto il riscatto degli alloggi da parte dei soci, mentre in quelle a proprietà indivisa ai soci è assegnato solo il godimento degli alloggi, col vantaggio però di usufruire di maggiori servizi comuni e di corrispondere un equo canone, senza gli impegni e gli esborsi, talvolta gravosi, occorrenti per riscattare la proprietà.
Numero minimo dei soci nove, ma le cooperative che intendono ottenere contributi pubblici devono averne almeno diciotto. Tali cooperative debbono essere iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
Per le clausole mutualistiche si tenga presente quanto già detto in precedenza.
Particolare importanza riveste la possibilità di usufruire di contributi erariali, per i quali occorrono anzitutto nello statuto i requisiti mutualistici elencati nel paragrafo delle cooperative di consumo.
Il Testo Unico sull'edilizia popolare e sovvenzionata (28 aprile 1938, n. 1165, e succ. modif.) e varie leggi disciplinano i requisiti dei soci per l'ammissione al beneficio, le modalità, i criteri delle costruzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e i rapporti con Istituti ed enti. Oltre a tali contributi si può ricorrere a mutui edilizi per le costruzioni, con garanzie ipotecarie ed accessorie, ottenibili dagli Istituti abilitati al credito fondiario e, se con contributo statale, anche da altri Istituti con speciali agevolazioni.

 
Cooperative di trasporto

 
Si costituiscono tra lavoratori che si propongono, attraverso l'attività della cooperativa, di provvedere, per conto terzi, al trasporto di cose o persone, carico e scarico di merci, spedizioni ed altro; comprese le attività ausiliarie come facchinaggio, carovane. Le cooperative di facchinaggio e di trasporto sono però iscrivibili nella sezione produzione e lavoro.
Numero dei soci almeno nove. Nessun socio può avere una quota superiore a 52.000,10 euro, né tante azioni di valore superiore; escluse le persone giuridiche socie, per le quali non vi è limite massimo. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a € 25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a € 500,00.
Ai fini delle agevolazioni tributarie vale il riconoscimento delle cooperative di trasporto e facchinaggio (però con mezzi di trasporto di proprietà o in affitto della cooperativa) quali cooperative di lavoro.
Per le clausole mutualistiche si tenga presente quanto già esposto per le cooperative di consumo.
Per il trattamento economico dei soci si fa riferimento a quanto previsto dai contratti di lavoro.

 
Cooperative di taxi

 
Fra le cooperative di trasporto sono da segnalare, in particolare, quelle fra tassisti disciplinate dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992. L'art. 7 della legge prevede per le stesse la possibilità di costituirsi come cooperative di produzione e lavoro (a proprietà collettiva) o come cooperative di servizi.
Nel primo caso l'ente è proprietario degli automezzi, ad esso vengono conferite dai soci le licenze di cui sono titolari e i soci rivestono la qualifica di lavoratori; nel secondo caso l'ente provvede solo a gestire i servizi necessari al buon funzionamento dello stesso (es.: gestione centrale telefonica) restando i singoli soci proprietari dei beni di produzione e titolari delle licenze di trasporto.La legge in argomento ha escluso la possibilità per dette cooperative di essere titolari di licenza plurima per la conduzione di Taxi.

 
Cooperative della pesca

 
Si costituiscono fra pescatori che si propongono di esercitare in comune, con mezzi propri o della cooperativa, la pesca sia in acque interne che marine, o attività inerenti all'esercizio della pesca.
Numero minimo dei soci nove. Nessun socio può avere una quota superiore a 52.000,10 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi detta somma: escluse tali limitazioni per le persone giuridiche socie. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a € 25,00 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a € 500,00.
La pesca viene distinta in marittima, lacuale e fluviale: criterio distintivo in base alla salsedine delle acque.
Per la pesca marittima si debbono osservare particolari norme, compresa l'immatricolazione della gente di mare. Particolari requisiti sono richiesti per la specializzazione (servizi di coperta e di macchina, titoli di abilitazione).
Per la pesca fluviale e lacuale, il pescatore di mestiere deve possedere speciale licenza e munirsi di libretto-tessera di riconoscimento.
Ai fini delle agevolazioni tributarie, i redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impegno esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque interne. Si considera piccola pesca la pesca ravvicinata, con navi di proprietà della cooperativa e vendita collettiva del pesce.
Per le clausole mutualistiche si tenga presente quanto già esposto per le cooperative di consumo.

 
Cooperative sociali

 
Le cooperative sociali sono regolate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, ed hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante:

 
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di
    servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

 
La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale.
Le cooperative sociali sono a mutualità prevalente per legge  art. 111-septies quindi si devono iscrivere nell'Albo Nazionale delle società Cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, oltre che nell'Albo regionale che le singole Regioni istituiscono ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 381/91.
Le cooperative sociali sono soggette annualmente alle revisione di cui all'articolo 2 del legge 381 dell'8 novembre 1991.
Nelle cooperative sociali è prevista la presenza dei soci volontari i quali debbono essere iscritti in una apposita sezione del libro soci e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.
Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati definiti dall'articolo 4 della citata legge e dall'art. 1 della  legge 193 del 22 giugno 2000 - che devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa - sono previste agevolazioni di carattere previdenziale.
Altre agevolazioni sono previste da leggi speciali, nazionali e/o regionali.
Nelle cooperative sociali possono essere ammesse come soci, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia stato previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative cui partecipano.
Alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore in cui operano, purché compatibili con le disposizioni della legge 381/91.

 
Cooperative miste

 
Si classificano in tal modo quelle cooperative che non possono trovare naturale incasellamento negli altri settori. Vanno inserite in tale settore anche le cooperative che svolgono attività classificabili in due o più settori.

La vigilanza

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La vigilanza ai sensi del D.L.gs 220/2002 riguarda tutte le tipologie  di società cooperative e loro consorzi ( a mutualità prevalente e non prevalente, modello organizzativo Spa o Srl).

 
Soggetti attivi e passivi
 

 
I soggetti attivi della vigilanza sono diversi a seconda del tipo di cooperativa; possono essere organi statali ovvero altri enti ed associazioni chiamati a svolgere, per delega legislativa, pubbliche funzioni che si concretano in atti di controllo sulla gestione delle cooperative.
Fra gli organi statali, svolgono la funzione di vigilanza:

 
1) il Ministro delle Attività produttive, per tutte le società e gli enti coope-
    rativi e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti
    mutualistici,  consorzi agrari.
2) il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il
    Ministero del Tesoro, i quali si avvalgono della Banca d'Italia (ban-
 
   che popolari e banche rurali);
3) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le cooperative edi-
    lizie di abitazione a contributo statale.

 
Fra i soggetti attivi della vigilanza diversi dagli organi statali rientrano:

 
- le Associazioni Nazionali di Rappresentanza, Assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute da parte del Ministero delle Attività Produttive, le quali - a seguito di detto riconoscimento - acquistano la personalità giuridica e la competenza ad esercitare per delega la vigilanza sulle cooperative ad esse associate. Per ottenere il riconoscimento le Associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministero predetto, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, 
 
dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di duemila enti cooperativi associati a decorrere dal 1 gennaio 2004 con la indicazione per ciascuno del numero dei soci e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.

 
Le Associazioni richiedenti debbono comprovare:

 
a. l'adesione di enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni;
 
b. di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti
   cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni centrali e periferiche;
c. di disporre di un numero di revisori, iscritti nell'apposito elenco, tale a garan-
   tire l'esecuzioni delle revisioni sulle cooperative associate, sia sul piano nume-
    rico sia su quello tecnico;

 
Se una Associazione nazionale non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, il Ministero delle Attività Produttive può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento.
 
Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro. (art. 3 legge 65/2002)
Le Associazioni nazionali hanno carattere privatistico, ma sono investite di funzioni di pubblico interesse.

 
Le Associazioni riconosciute sono:

 
- la Confederazione delle Cooperative Italiane (D.M. 12-4-1948);
- la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (D.M. 12-4-1948);
- l'Associazione Generale Cooperative Italiane (D.M. 4-12-1961);
- l'Unione Nazionale Cooperative Italiane (D.M. 18-7-1975),
- la Banca d'Italia ed il suo Governatore.

 
Sono soggetti alla vigilanza del Ministero delle Attività Produttive:

 
- Le Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
 
  movimento cooperativo debitamente riconosciute che sono quindi ad un
 
  tempo soggetti attivi e passivi della vigilanza;
- Tutte le società cooperative comprese quelle di seguito indicate il cui
   controllo da parte del Ministero è solo sulla sussistenza del requisito di
   mutualità:
1. Banche Popolari e rurali: soggette anche alla vigilanza della Banca
 
    D'Italia;
2. Banche di Credito Cooperativo : soggette anche alla vigilanza della
 
    Banca D'Italia;
3. Le Cooperative edilizie di abitazione a contributo erariale: soggette
 
    alla vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici.
Mezzi di vigilanza

 
La vigilanza si attua a mezzo delle revisioni biennali (annuali per le cooperative sociali, per le cooperative edilizie ed i loro consorzi e per le società cooperative e loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a 41.316.551,92 euro*) e delle ispezioni straordinarie.
Sono soggette ad ispezioni da parte del Ministero delle Attività Produttive e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, tutte le cooperative iscritte nell'Albo delle società cooperative, qualunque sia la loro attività e tutti i loro consorzi, purché le une e gli altri non siano regolati da leggi speciali.
La revisione si conclude con un certificato di revisione, per gli enti cooperativi non associati, e con una attestazione di revisione  rilasciata dalle Associazione.

 

 
_* Importo soggetto a rivalutazione triennale ai sensi dell'art. 21, co. 6 della L. n. 59/92.

Oggetto della vigilanza

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La revisione cooperativa è finalizzata a:

 
- fornire agli amministratori degli enti suggerimenti e consigli per migliorare
 la gestione ed il livello di democrazia interna;
- accertare anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-
  contabile:

 
a) la natura mutualistica dell'ente;
b) la partecipazione dei soci alla vita sociale  ed allo scambio mutualistico
   con l'ente;
c) la qualità di tale partecipazione;
d) l'assenza di scopi di lucro;
e) la legittimità dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali previ-
   denziali e di altra natura.

 
- accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione 
 
  del bilancio di esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e
  del COLLEGIO SINDACALEe ed ove previsto della certificazione di bilancio;
- verificare la reale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente ed
 
 accerta la correttezza e la conformità dei rapporti istaurati con i soci lavo-
 
  ratori con quanto previsto dal regolamento (art.4).

 
Le ispezioni straordinarie (art. 8 del D.leg.vo 220/2002) sono disposte dal Ministero delle Attività Produttive sulla base di programmati accertamenti a campione o di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e sono eseguite da funzionari del Ministero o da funzionari di altre Amministrazioni che abbiano frequentato i corsi per revisore.

 
Le Ispezioni straordinarie(art. 9 del D.leg.vo 220/2002 )accertano:

 
- l'esatta osservanza delle norme legislative, statutarie e mutualistiche;
- la sussistenza dei requisiti richiesti per il godimento di agevolazioni tributarie;
- il regolare funzionamento amministrativo contabile  dell'ente;  
 
- l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività tecniche;
- la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività; 
 
- la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori.

 
La revisione cooperativa si conclude;

 
- con il rilascio del certificato/attestato di revisione;
 
- con la diffida, Il Revisore/Ispettore del Ministero delle Attività Produttive
 qualora riscontrasse, nella revisione cooperativa o nell'ispezione straordinaria,
  gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente ha facoltà - valutate le circo-
 stanze del caso - di diffidare l'ente stesso a provvedere alla regolarizzazione
 entro un termine stabilito (art. 5    della legge 220/2002);
- con la proposta di provvedimenti da parte del revisore.

Provvedimenti

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I provvedimenti che il Ministero delle Attività Produttive può adottare a seguito delle revisioni e ispezioni straordinarie sono:
1. la revoca degli amministratori ed a volte anche dei sindaci e la nomina di
   un Commissario Governativo, per la gestione straordinaria dell'Ente. La
   revoca dei sindaci è disposta soltanto in caso di accertato irregolare fun-
 
    zionamento del collegio;
2. la sospensione e la cancellazione dall'Albo nazionale delle cooperative
   edilizie;
3. lo scioglimento d'autorità dell'Ente ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies  c.c.;
4. la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente ai sensi dell'art. 2545-
 
   terdecies c.c;
5. la sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies c.c. .
Gubbio - Via Cairoli 4 - tel. 075 9275884